Diritto d’autore
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge di conversione
21 maggio 2004 n. 128, Edizioni Junior dichiara di assolvere
gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
e sui diritti connessi per le opere presenti nel sito.
La legge 633/1941 e le sue successive integrazioni
sanzionano le specifiche violazioni ai diritti d'autore e
connessi, quali la riproduzione, la comunicazione al pubblico,
la messa a disposizione del pubblico, il noleggio, il prestito,
l'estrazione, il reimpiego, la pubblica esecuzione e la diffusione
illeciti.
Secondo quanto previsto all'art.1, comma 1 della legge 128/2004,
si dà comunicazione delle sanzioni previste per le
specifiche violazioni così come indicate negli articoli
171-174 quinquies della legge 633/1941 e successive modificazioni.
Gli articoli da 171 a 174-quinquies della
legge 633/1941 prevedono quanto di seguito riportato.
[La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità]
Articolo 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter,
è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde,
vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio
un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia
reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel
territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente
alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde
con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta
a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione
pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico
delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche
e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in
pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante
una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta
un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore
di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre
o di rappresentare;
e) (Abrogato);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per
radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi
analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche
o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della
multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra
sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione,
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od
alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività
di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione
da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa
pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Articolo 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede
in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati
a protezione di un programma per elaboratori. La pena non
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di
una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione
o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
Articolo 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso
non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per
trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde
in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in
parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini in movimento;
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico,
con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede
in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, od altro supporto per il quale
è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o
il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano
la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 -quater
ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati
o realizzati con la finalità di rendere possibile
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano,
a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente
a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad
accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni,
ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche
di cui all'articolo 102 -quinquies , ovvero distribuisce,
importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o
per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico
opere o altri materiali protetti dai quali siano state
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi
titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività
di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di
cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale,
e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Articolo 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda
da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente
ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque
titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti
di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video
delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
Articolo 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è
equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto
di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione
il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella
pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo
di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo
di vendita.
Articolo 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità,
di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e
dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di
cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché
delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici
o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti,
ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove
richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o
alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è
ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso,
nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Articolo 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti
al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non
comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di
immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento
degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
presente legge.
Articolo 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate
via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere
in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente
a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua
l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione
di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
Articolo 171-novies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà
e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che
la violazione gli sia stata specificatamente contestata in
un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente
o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente
l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività
illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro
duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di
notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici
o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione
dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al promotore o organizzatore delle attività illecite
previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter,
comma 1.
Articolo 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa
la pena è della sanzione amministrativa sino a lire
2.000.000.
Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione
del disposto degli artt. 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153
e 154;
c) viola le norme degli artt. 175 e 176.
Articolo 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano
quando il fatto non costituisce reato più grave previsto
dal codice penale o da altre leggi.
Articolo 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa,
costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice
penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti
dagli artt. 159 e 160.
Articolo 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della
violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00.
Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione
è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00
a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
Articolo 174-ter
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche
di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista
o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici
o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente
legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche è punito,
purché il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171 -bis , 171 -ter , 171 -quater , 171 -quinquies
, 171- septies e 171- octies , con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la
sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00
ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti
e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su
due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale
o su uno o più periodici specializzati nel settore
dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
Articolo 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati
ai sensi degli articoli 174 -bis e 174 -ter , affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a ) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo
iscritto allo stato di previsione del Ministero della
giustizia destinato al potenziamento delle strutture e
degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è
istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b ) nella restante misura, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per la promozione delle campagne informative di
cui al comma 3 –bis dell'articolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Articolo 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'àmbito
di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta
ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione
al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui
al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio
o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma
1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata
della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica
l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso
di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa,
di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è
condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse
per almeno un biennio .”
|